ECM

Ci sarà tempo sino al 31 dicembre 2023 per acquisire i crediti relativi al triennio 2020/2022. 

Lo prevede il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29-12-2022.

Obbligo formativo triennio 2020-22

Per il triennio 20-2022 devono  essere acquisiti 150 crediti formativi, secondo quando indicato dal decreto….

Deve essere ricordato che è possibile ricevere dei bonus che andrebbero a ridurre il debito formativo nei seguenti casi:

  • Una prima condizione è quella di avere continuato l’attività lavorativa durante l’emergenza epidemiologica, dando diritto ad un bonus di 50 crediti ECM.
  • Altra condizione per cui si applica un ulteriore bonus è quello di avere acquisito per il periodo 2017-2019 tutti i crediti richiesti, dando diritto ad un bonus di 30 crditi ECM.
  • Se le condizioni precedentemente indicate fossero applicabbili per il triennio 2020 -2022 i crediti formativi da acquisire risulterebbero 70 ECM.
  • Viene ricordato come tutti i professionisti possano accedere alla propria posizione formativa attraverso la piattaforma che Cogeaps mette a disposizione al sito www.cogeaps.it.

dt_bongo

 

Principali Determine/Delibere CNFC

Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario

DeliberaCreditiTriennio_2017-2019

Allegato_XII._Dossier_Formativo_14_12_2017

Delibera_flessibilita_crediti 7_luglio_2016

DeliberaCriteriAssegnazioneCreditiGriglia

Determina_CNFC_17_07_2013

Determina_CNFC_23072014_10102014

Determina_DossierFormativo_CNFC_10102014

Note_Determina_CNFC_17_07_2013

INTEGRAZIONI MANUALE FORMAZIONE CONTINUA

L’8 giugno 2022, la Commissione nazionale ECM ha deliberato  la modifica dei seguenti paragrafi del Manuale sulla Formazione continua del Professionista Sanitario:

3.1. Attività formative non erogate da provider

Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider.

Tali attività sono rappresentate da:

  1. a) Attività di Ricerca scientifica (Pubblicazioni scientifiche, Ricerca e Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di Ricerca)
  2. b) Tutoraggio individuale;
  3. c) Attività di Formazione individuale all’estero;
  4. d) Attività di autoformazione;

 

Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione di cui al successivo §3.5, ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla Docenza in Master universitari, Corsi di alta formazione e di perfezionamento e le Scuole di specializzazione.

3.2. Attività di ricerca scientifica

3.2.1. Pubblicazioni scientifiche

I Professionisti Sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle Banche Dati Internazionali:

  • Scopus e Web of Science/Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:
  • 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding);
  • 1 credito (se in posizione non preminente).

3.3. Tutoraggio individuale

I Professionisti Sanitari che svolgono attività di Tutoraggio individuale in ambito universitario e nei Corsi di formazione specifica in MMG (seminariali o pratiche), maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure: i Direttori/Coordinatori dei Corsi delle Professioni Sanitarie; il Direttore del Coordinamento e il Direttore delle Attività Didattiche integrate, seminariali o pratiche nei Corsi di Formazione specifica in MMG.

3.5. Autoformazione

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM. Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, incluso l’attività di studio finalizzata alla Docenza in Master universitari, Corsi di Alta formazione e di Perfezionamento e le Scuole di specializzazione valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

La Commissione ha inoltre inserito un nuovo paragrafo all’interno all’interno del par. 3.2 del Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario dedicato all’Attività di Ricerca scientifica.

Il nuovo paragrafo, è :

3.2.3. Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di Ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 5212019 e del DM 30 novembre 2021 art 7)”.

I Corsi obbligatori per lo svolgimento di Attività di Ricerca scientifica devono essere erogati da:

  • Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
  • Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da Società scientifiche;
  • Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
  • Società scientifiche.

 

  • I programmi dei suddetti Corsi devono essere coerenti alle Linee Guida sulle Good Clinical Practice ed i Corsi devono prevedere un Test finale di verifica dell’apprendimento.

I Professionisti Sanitari che partecipano ai Corsi formativi, con evidenza del superamento del Test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza.

La richiesta del riconoscimento di tale attività, sulla base dell’impegno orario autocertificato e del superamento del Test, deve avvenire tramite il portale o l’APP del Co.Ge.A.P.S..

L’ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti Corsi contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo limitatamente al 20% dell’obbligo individuale triennale.

  • I Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art 7) saranno riconosciuti nell’ambito della Formazione individuale, come precisato dal par. 1 della presente delibera, a decorrere dal triennio 2020/2022.
  • La disposizione di cui al par. 2 si applica ai soli Corsi aventi data inizio evento a partire dal 1 gennaio 2020.

 

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi