Ci sarà tempo sino al 31 dicembre 2023 per acquisire i crediti relativi al triennio 2020/2022.
Lo prevede il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29-12-2022.
Per il triennio 20-2022 devono essere acquisiti 150 crediti formativi, secondo quando indicato dal decreto….
Deve essere ricordato che è possibile ricevere dei bonus che andrebbero a ridurre il debito formativo nei seguenti casi:
Principali Determine/Delibere CNFC
Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario
DeliberaCreditiTriennio_2017-2019
Allegato_XII._Dossier_Formativo_14_12_2017
Delibera_flessibilita_crediti 7_luglio_2016
DeliberaCriteriAssegnazioneCreditiGriglia
Determina_CNFC_23072014_10102014
Determina_DossierFormativo_CNFC_10102014
Note_Determina_CNFC_17_07_2013
INTEGRAZIONI MANUALE FORMAZIONE CONTINUA
L’8 giugno 2022, la Commissione nazionale ECM ha deliberato la modifica dei seguenti paragrafi del Manuale sulla Formazione continua del Professionista Sanitario:
3.1. Attività formative non erogate da provider
Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider.
Tali attività sono rappresentate da:
Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione di cui al successivo §3.5, ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla Docenza in Master universitari, Corsi di alta formazione e di perfezionamento e le Scuole di specializzazione.
3.2. Attività di ricerca scientifica
3.2.1. Pubblicazioni scientifiche
I Professionisti Sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle Banche Dati Internazionali:
3.3. Tutoraggio individuale
I Professionisti Sanitari che svolgono attività di Tutoraggio individuale in ambito universitario e nei Corsi di formazione specifica in MMG (seminariali o pratiche), maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure: i Direttori/Coordinatori dei Corsi delle Professioni Sanitarie; il Direttore del Coordinamento e il Direttore delle Attività Didattiche integrate, seminariali o pratiche nei Corsi di Formazione specifica in MMG.
3.5. Autoformazione
L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM. Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, incluso l’attività di studio finalizzata alla Docenza in Master universitari, Corsi di Alta formazione e di Perfezionamento e le Scuole di specializzazione valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.
Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.
La Commissione ha inoltre inserito un nuovo paragrafo all’interno all’interno del par. 3.2 del Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario dedicato all’Attività di Ricerca scientifica.
Il nuovo paragrafo, è :
3.2.3. Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di Ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 5212019 e del DM 30 novembre 2021 art 7)”.
I Corsi obbligatori per lo svolgimento di Attività di Ricerca scientifica devono essere erogati da:
I Professionisti Sanitari che partecipano ai Corsi formativi, con evidenza del superamento del Test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza.
La richiesta del riconoscimento di tale attività, sulla base dell’impegno orario autocertificato e del superamento del Test, deve avvenire tramite il portale o l’APP del Co.Ge.A.P.S..
L’ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti Corsi contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo limitatamente al 20% dell’obbligo individuale triennale.
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