ECM
Il 31 dicembre 2025 si chiude il triennio ECM (Educazione Continua in Medicina) 2023-2025.
L’Accordo Stato-Regioni del 02 febbraio 2017, articolo 8, lettera e, prevede che la Commissione nazionale per la formazione continua stabilisca il numero dei crediti formativi obbligatori per ciascun triennio.
Con la Delibera 02/2023 la Commissione nazionale per la formazione continua ha stabilito in numero 150 l’obbligo formativo per il triennio 2023-2025.
Con successive Delibere 03/2023 e 01/2024 la Commissione nazionale per la formazione continua ha stabilito la riduzione dell’obbligo formativo per i professionisti che hanno svolto la loro attività professionale nei territori dei Comuni coinvolti dall’emergenza dovuta gli eventi alluvionali rispettivamente in riferimento al decreto legge 1° giugno 2023, n. 61 e alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023.
La disciplina nazionale ECM stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione è contenuta nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario unitamente alla Delibera per la costituzione del Dossier formativo del singolo e di gruppo (Allegato XII).
L’obbligo formativo riguarda tutti i professionisti sanitari a decorrere dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo abilitante e dell’iscrizione all’Albo.
Importanti novità sono contenute nella Delibera 1/2025 in termini di recupero dei crediti per il triennio 2020-2022 e di crediti compensativi per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale nei trienni 2014-2016 e/o 2017-2019 e/o 2020-2022.
Altra novità riguarda bonus ECM per i professionisti che risultano già in regola e certificabili per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022: questi riceveranno un bonus di 20 crediti ECM sia per il triennio 2023-2025 che per il triennio 2026-2028.
Il bonus è attribuito automaticamente ai professionisti sanitari aventi diritto e sarà visualizzabile sulla pagina personale del portale Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie).
Sul portale Co.Ge.A.P.S. (raggiungibile previa autenticazione) possono essere inoltrate le richieste di esonero, esenzione e altre riduzioni secondo quanto previsto dalla normativa.
L’Art. 38-bis del Decreto Sostegni bis (2021) stabilisce che, a partire dal triennio 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative professionali per tutti gli operatori sanitari iscritti agli ordini, inclusi i TSRM e PSTRP, è condizionata al raggiungimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo ECM previsto per il triennio.
Le presenti informazioni sono tratte dal sito ufficiale ECM AGENAS
Per approfondimenti:
https://ecm.agenas.it/organi-istituzionali/cogeaps
https://application.cogeaps.it
https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/guidautente-dossierformativoindividuale-2024.pdf
https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/guida-utente-df-gruppo.pdf
Dossier Formativo (video)